Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35191 del 11 settembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni testimoniali, acquisita agli atti prima dell'entrata in vigore della novella codicistica della L. n. 63 del 2001 che ha introdotto per questa parte ed in riferimento anche ai processi in corso uno specifico divieto di acquisizione e non di utilizzazione in riferimento, è utilizzabile in quanto si sostanzia in una prova legittimamente già acquisita.

(massima n. 2)

La dichiarazione e l'elezione di domicilio hanno nella dichiarazione di volontà espressa a verbale e nell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto telegramma o lettera raccomandata-, in cui sono trasfuse, gli elementi di forma necessari alla loro validità. (La Corte ha precisato che l'indicazione normativa del telegramma e della lettera raccomandata non costituisce una tassativa prescrizione di forma ed attiene soltanto alle forme della comunicazione a distanza, che ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta ).

(massima n. 3)

La sospensione della deliberazione può essere disposta per assoluta impossibilità pur quando il giudice si avveda, nella camera di consiglio successiva alla discussione finale, di non potersi formare un convincimento per l'esistenza di risultanze probatorie irrimediabilmente contrastanti, rendendosi così necessaria lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

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