Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8737 del 21 febbraio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento del presidente della corte d'assise che, a chiusura avvenuta del dibattimento, dispone la presenza, nella camera di consiglio preordinata alla deliberazione della sentenza conclusiva del giudizio, anche dei giudici supplenti, per l'eventualità di una sostituzione di quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi, è illegittimo, ma non determina la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni concernenti il numero dei giudici necessario a costituire i collegi, qualora in concreto non si sia verificata l'esigenza di provvedere ad alcuna sostituzione e i giudici supplenti non abbiano preso comunque parte attiva alla decisione.

(massima n. 2)

La violazione del segreto della camera di consiglio conseguente alla partecipazione ad essa di persone illegittimamente ammesse ad assistervi costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale del magistrato ai sensi dell'art. 124 c.p.p., non è specificamente sanzionato da nullità e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all'art. 177 stesso codice, non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale, né può essere ricondotto a una questione di capacità del giudice, sotto il profilo del dubbio sulla sua indipendenza, in quanto non esiste nell'ordinamento un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza. (Fattispecie relativa alla partecipazione alla camera di consiglio dei giudici popolari supplenti di corte d'assise).

(massima n. 3)

Nel giudizio di corte d'assise, qualora alla camera di consiglio per la deliberazione della sentenza abbiano partecipato anche i giudici supplenti, la prova di un eventuale loro ruolo attivo nella decisione deve essere fornita dalla parte che contesta la veridicità delle risultanze documentali (verbale di dibattimento, dispositivo e testo della sentenza), ma non può essere tratta né dal riferimento alla loro dichiarata «partecipazione» ad essa, non indicando necessariamente tale termine un apporto alla deliberazione, né dall'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi dei giudici supplenti che siano qualificati come tali, trattandosi di un'espressione ridondante e inidonea, di per sè, a inficiare la validità della sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.