Cassazione penale Sez. II sentenza n. 379 del 3 febbraio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di riesame di misure cautelari personali, nel caso in cui l'interessato sia detenuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale competente, l'audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza non esclude il diritto del detenuto stesso a comparire all'udienza camerale allorché ne abbia fatto specifica richiesta; ed in tal caso non compete all'indagato detenuto il «richiedere la traduzione», poiché il predetto deve limitarsi a chiedere di comparire personalmente all'udienza camerale: la richiesta di traduzione deve essere rivolta dal tribunale del riesame all'istituto di pena in cui è ristretto l'indagato, al P.M. ed alla forza pubblica.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento emesso in sede di riesame deve ritenersi «mancante» non soltanto nell'ipotesi-limite di inesistenza di qualsiasi argomentazione, bensì anche allorché, a fronte di specifici ed articolati motivi di gravame, il giudice del riesame ometta di valutare detti motivi, limitandosi o a riprodurre talune delle argomentazioni del primo giudice ovvero a fare generico riferimento «... alla motivazione dell'ordinanza impugnata».

(massima n. 3)

In tema di restituzione in termini, non costituisce causa di forza maggiore che impedisce l'osservanza del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., l'infermità dovuta all'impossibilità di deambulazione, dal momento che l'opposizione stessa può essere proposta, secondo il dettato della norma citata, anche a mezzo del difensore. (Fattispecie nella quale è stata adottata, quale causa di forza maggiore, l'impossibilità di deambulare per l'insorgere di una lombosciatalgia).

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