Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 994 del 14 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve considerarsi atto abnorme, in quanto fuori dal sistema, il provvedimento con il quale il giudice dell'appello disponga, ex art. 604, comma 4 c.p.p., la regressione del procedimento al precedente grado di giudizio per consentire alla parte civile di citare, quale responsabile civile, altro soggetto, diverso da quello nei cui confronti ha inteso esercitare il proprio diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto non può essere ricompreso nelle ipotesi di nullità previste dall'art. 179 c.p.p. e dall'art. 180 c.p.p., ove non sanate, l'atto con cui il procedimento sia stato fatto regredire al primo grado per la rinnovazione della citazione di altro soggetto nella medesima qualità, nel caso in cui il responsabile civile citato sia stato estromesso dai giudici d'appello a causa del rilevato difetto di legittimazione passiva).

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