Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4161 del 22 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell'art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all'albo speciale presso la Corte di cassazione ed è legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede.

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