Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 460 del 31 marzo 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita giacché la costituzione resta valida ex tunc e gli eredi del defunto titolare del diritto possono intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualitą ereditaria.

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