Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21284 del 15 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione di parte civile, una volta validamente intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale conferita ai sensi dell'art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all'impugnazione dell'imputato, presentare conclusioni e la notula delle spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensiva, come proporre domande o impugnare la sentenza.

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