Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12 del 13 luglio 1999

(5 massime)

(massima n. 1)

Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.

(massima n. 2)

In tema di concorso “esterno” nel sodalizio criminale dell'associazione mafiosa, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato occorre riscontrare che il soggetto, pur non appartenendo organicamente all'associazione mafiosa, presti consapevolmente alla stessa un contributo utile per la sua vita e il suo funzionamento. Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione “pilotata” dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio criminale la possibilità di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di accrescere le proprie risorse economiche. (Fattispecie in cui la S.C., nel ribadire il principio sopra enunciato, ha escluso, tuttavia, che il giudice di merito abbia dato sufficiente conto in motivazione degli indizi idonei a dimostrare la sussistenza e la riferibilità all'indagato della condotta criminosa ipotizzata).

(massima n. 3)

L'ordinanza dibattimentale di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile dall'imputato unitamente all'impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata, nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

(massima n. 4)

Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento.

(massima n. 5)

Nel giudizio di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e segg. c.p.p., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa.

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