Cassazione penale Sez. I sentenza n. 914 del 1 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla stregua del testuale tenore dell'art. 71, quinto comma, c.p.p., secondo cui la sospensione del procedimento per sopravvenuta infermità di mente dell'imputato può essere disposta anche nel corso delle indagini preliminari (applicandosi, in tal caso, le disposizioni di cui al precedente art. 79, terzo comma), deve riconoscersi la piena legittimità del provvedimento di sospensione adottato, ai sensi delle norme dianzi citate, dal giudice per le indagini preliminari. (Nella specie si sosteneva, da parte del ricorrente, che il provvedimento di sospensione avrebbe potuto essere adottato solo dal giudice del dibattimento. La Corte, nel respingere tale assunto, enunciando il principio di cui sopra, ha anche osservato che esso trae fondamento dall'esigenza di assicurare, in ogni caso, la partecipazione cosciente dell'accusato al procedimento e che la sospensione di quest'ultimo non è destinata a durare a tempo indeterminato, prevedendo l'art. 72 c.p.p. l'effettuazione di verifiche periodiche circa la permanenza o meno dello stato di infermità).

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