Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5472 del 12 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La formula di proscioglimento «per essere rimasti ignoti gli autori del reato» presuppone l'assoluta impossibilitą di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltą o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalitą, perciņ non potrą essere adottata dal Gip quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalitą dichiarate e l'identitą fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dall'art. 66 commi primo e secondo c.p.p., secondo i quali l'impossibilitą di attribuire le esatte generalitą all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.