Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2154 del 7 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del ricorrente successiva all'esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all'applicazione e alla protrazione della custodia. (Fattispecie in cui, nell'ambito di un più ampio quadro di collegamenti con le persone arrestate a seguito di rapina, il ricorrente non aveva fornito spiegazioni circa il contenuto, correttamente ritenuto significativo dai giudici di merito, di una conversazione intercettata poco dopo la commissione del fatto).

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