Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5300 del 1 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della rimessione del processo, di cui all'art. 45 c.p.p., comportando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1 della Costituzione), giustificata dall'esigenza di salvaguardare i principi, altrettanto fondamentali, della libertà di giudizio del giudice e della inviolabilità del diritto della difesa (artt. 101, comma 2, e 24, comma 2 della Costituzione), ha carattere assolutamente eccezionale e può trovare applicazione solo allorché si sia effettivamente verificata, in un certo luogo, una concreta situazione di tale rilevanza da sconvolgere l'ordine processuale, inteso quale complesso dei mezzi approntati dall'ordinamento statuale per l'attuazione delle proprie finalità nell'esercizio della giurisdizione e l'attendibilità dell'esito del giudizio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la corte ha ritenuto che non fosse tale da dar luogo a rimessione una situazione caratterizzata da pubbliche manifestazioni di appoggio alla tesi accusatoria da parte di amministrazioni locali e dalla rappresentazione di detta tesi come sicuramente fondata da parte del procuratore generale, in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osservando, a tale ultimo proposito, che quelle espresse dal procuratore generale erano e rimanevano soltanto delle mere opinioni, prive di qualsivoglia valenza cogente nei confronti dei giudici e del pubblico ministero d'udienza).

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