Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13287 del 30 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce causa di rimessione del processo il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati nell'istituzionale collaborazione con l'autoritą giudiziaria, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica. Infatti, la dedotta partecipazione di tali soggetti alle attivitą di indagine relative alla stessa vicenda costituisce un dato ineliminabile anche con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria, attenendo ad un particolare rapporto degli imputati con il processo in sé, e non con l'ufficio giudiziario presso il quale lo stesso si svolge ; tale situazione č, comunque, interna al processo e non presenta quei caratteri di abnormitą idonei a pregiudicare l'imparzialitą del giudice e la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo.

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