Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2675 del 14 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 41, comma 3, c.p.p. prevede che la corte o il tribunale che decidono sulla dichiarazione di ricusazione debbano, se necessario, assumere le opportune informazioni, questo implica che il provvedimento di rigetto della richiesta di informazione presentato dalla parte istante debba essere adeguatamente motivato. Inoltre l'art. 38, n. 3, c.p.p., che richiede che la dichiarazione di ricusazione, contenente l'indicazione dei motivi e delle prove, sia depositata insieme ai documenti non preclude la presentazione della dichiarazione. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la indicazione sufficientemente circostanziata della presentazione di una denuncia penale nei confronti del magistrato ricusato da parte dell'istante consente al tribunale e alla corte di chiedere le opportune informazioni senza implicare indagini a largo raggio incompatibili con la natura della procedura di ricusazione).

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