Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45 del 29 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istanza di ricusazione, come espressamente la legge prevede, deve essere decisa con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. soltanto nel caso che debba essere adottata una decisione sul merito (art. 41 terzo comma c.p.p.), mentre, nell'ipotesi di mera declaratoria di inammissibilità della medesima, la decisione è adottata con le forme di cui all'art. 125 quarto comma c.p.p. (deliberazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti) giusto il disposto del primo comma dell'art. 41 c.p.p. Ne consegue che, anche nel caso in cui la dichiarazione di inammissibilità vada pronunciata previa delibazione di eccezione di legittimità costituzionale sull'applicabilità delle norme relative, la forma della procedura da adottarsi rimane sempre quella prevista per la suddetta declaratoria di inammissibilità; e ciò in quanto il procedimento incidentale, quale è quello della sollevata questione di legittimità costituzionale, inerisce al procedimento principale — che, nell'ipotesi in considerazione è quello di ricusazione del giudice — del quale non può che seguire le forme per la sua stessa natura di procedimento meramente eventuale.

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