Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7297 del 25 febbraio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 41, terzo comma, c.p.p., è dovuto al difensore di fiducia del ricusante, da lui nominato nel procedimento principale, atteso che, per principio generale, la nomina del difensore di fiducia è valida non solo per il procedimento principale nel quale sia intervenuta, ma anche per quelli incidentali che ne siano derivati, pur se di competenza di un ufficio giudiziario diverso, salvo che, in contrario, non risulti un'espressa manifestazione di volontà dell'interessato. (Nel caso di specie, l'avviso dell'udienza camerale era stato dato ai difensori di ufficio sul presupposto, giudicato erroneo dalla Suprema Corte, che nessun avviso era dovuto ai difensori che non fossero stati espressamente nominati per la procedura di ricusazione).

(massima n. 2)

In tema di ricusazione, pur dovendosi ammettere che la relativa dichiarazione possa essere dichiarata inammissibile, oltre che in via preliminare, anche all'esito della procedura camerale fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (richiamato dall'art. 41, comma 3, c.p.p.), è tuttavia da escludere, in detta seconda ipotesi, che la relativa pronuncia possa essere assimilata a quella adottata de plano e possa quindi prescindere dall'osservanza delle regole stabilite a garanzia del contraddittorio nella suddetta procedura camerale.

(massima n. 3)

L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per una delle cause previste dall'art. 41, primo comma, c.p.p., può essere pronunciata dalla corte di appello non solo d'ufficio, senza formalità di procedura (c.d. procedimento de plano), ma anche in esito all'udienza camerale appositamente disposta ai sensi dello stesso art. 41, terzo comma, e dell'art. 127 c.p.p.. Nondimeno, in tale ultima ipotesi, è pur sempre necessario che siano comunque rispettate le regole del contraddittorio mediante il previo avviso alle parti ed ai difensori, la cui omissione è sanzionata dall'art. 178, lett. c) c.p.p. (Nel caso di specie, disposta la procedura camerale, la corte d'appello rilevava che gli avvisi ai difensori degli imputati non erano stati effettuati, ma, re melius perpensa, riteneva che, in effetti, gli stessi non erano dovuti in quanto, stante la manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe potuto essere pronunciata sin dall'inizio senza dar corso alla procedura camerale, sicché ben poteva essere pronunciata “ora per allora” indipendentemente dalle formalità camerali).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.