Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2814 del 27 ottobre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l'ipotesi di decisione di inammissibilità (o di rigetto) della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l'ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.

(massima n. 2)

In materia di ricusazione del giudice, deve essere seguita la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. solo quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un fumus boni iuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, non quando sia ritenuta prima facie infondata, sì da poter essere dichiarata inammissibile con la procedura de plano e cioè «senza ritardo», come recita l'art. 41, primo comma c.p.p.

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