Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1619 del 25 maggio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 41 c.p.p., il giudice che ritenga di dover dichiarare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per essere i motivi addotti palesemente infondati, può provvedervi senza ritardo e, dunque, senza l'osservanza delle formalità del contraddittorio prescritte dall'art. 127 stesso codice che sono, invece, espressamente richiamate dal terzo comma del succitato art. 41, relativo all'esame del merito della dichiarazione non manifestamente infondata. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si lamentava che il giudice di merito avesse proceduto alla declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione senza dare avviso al difensore).

(massima n. 2)

Non costituisce motivo di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. e conseguentemente di ricusazione, il fatto che uno dei giudici (nella specie: del giudizio di appello) abbia in precedenza partecipato alla decisione sulla impugnazione avverso l'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare ovvero si sia pronunziato sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione, non sussistendo il necessario presupposto della suddetta incompatibilità, rappresentato dall'identità delle regiudicande.

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