Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5533 del 13 aprile 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il conflitto di interessi nel rapporto processuale tra genitore esercente la potestā e figlio č ipotizzabile non giā in presenza di un interesse comune, sia pure distinto ed autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano nel caso concreto incompatibili tra loro, nel senso che l'interesse del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, non si concili con quello del rappresentato; l'esistenza di una siffatta situazione di conflitto, il cui apprezzamento č rimesso al giudice di merito, non č normativamente presunta nel caso dell'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicitā, la quale non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore, nelle quali il giudizio deve essere proposto, in rappresentanza del minore, nei confronti di un curatore speciale nominato al riguardo dal giudice; ne consegue che, in ordine a tale azione, trova applicazione, in mancanza della deduzione di una concreta situazione di conflitto di interessi, la regola secondo cui il genitore esercente la potestā č legittimato, nell'interesse del figlio minore, a resistere al giudizio da altri intentato.

(massima n. 2)

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. non č sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialitā logica, ma č necessario un rapporto di pregiudizialitā giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito, il quale aveva escluso che ricorressero le condizioni per la sospensione necessaria del giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicitā in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la querela di falso dell'atto di nascita relativamente alla regolaritā del procedimento della sua formazione).

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