Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9678 del 3 marzo 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti prima facie infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilitą con la procedura de plano e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioč ove appaia un fumus boni juris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p.

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