Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3123 del 28 gennaio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione «senza ritardo» a norma dell'art. 41, comma primo, c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di ricusazione, poiché il deposito di copia della relativa dichiarazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato è prescritto ai fini della ritualità del procedimento, la sua omissione costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.

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