Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8247 del 22 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la causa di ricusazione del giudice emerga nel corso dell'udienza dibattimentale cui l'imputato partecipi in videoconferenza, dando quindi mandato al difensore di presentare la relativa dichiarazione, il termine che il difensore deve osservare č da individuarsi in quello di tre giorni stabilito dall'art. 38, comma secondo, prima parte, c.p.p., non potendosi pretendere che egli, onde osservare il pił ristretto termine segnato dalla fine dell'udienza, quale indicato nella seconda parte del medesimo art. 38, comma secondo, abbandoni la difesa del proprio assistito per raggiungere la cancelleria del giudice competente a decidere sulla ricusazione, cui detta dichiarazione va, per legge, presentata (nella specie, la corte d'appello, trattandosi di ricusazione di un giudice del tribunale).

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