Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6441 del 10 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricusazione è atto personale dell'interessato sicché deve escludersi un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest'ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall'onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che — al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare — non è sufficiente l'espressione “nell'interesse dell'assistito” contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.