Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6058 del 23 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o le forme prescritti. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare era stata presentata dall'imputato ricusante direttamente all'udienza preliminare, e non presso la cancelleria della corte d'appello, giudice competente a decidere sulla ricusazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.