Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11379 del 29 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą in valori bollati, qualora l'agente acquisti, riceva o detenga valori di bollo falsi (senza concerto né trattativa con l'autore della falsificazione) al fine di utilizzarli secondo la loro normale destinazione, non commette alcun reato fino a quando non ne faccia effettivamente uso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilitą del delitto di ricettazione in un caso in cui l'agente aveva ricevuto numerosi francobolli, con la consapevolezza della loro falsitą, al fine di utilizzarli per la spedizione di plichi postali).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.