Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3588 del 20 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia di conflitto ad iniziativa della parte presuppone l'attualitą di contrasto tra giudici (due o pił) reale ed effettivo. In caso diverso la denuncia della parte vale a stimolare l'attenzione del giudice sul tema della competenza e ad assumere le sue determinazioni al riguardo. Solo dopo l'apprezzamento in ordine alla propria competenza, da cui discende o meno il contrasto, gli atti vanno rimessi nel primo caso alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.

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