Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4493 del 3 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato, con conseguente paralisi del procedimento. Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già il P.M. o le parti, le quali sono abilitate a denunciare una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.

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