Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1671 del 25 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice rigetti la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di un asserito conflitto di competenza, in quanto la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo, non consente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.

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