Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15 del 5 gennaio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione, anche in ordine alla scelta e al dosaggio della sanzione, non è sufficiente il mero richiamo all'art. 133 c.p., senza l'indicazione degli elementi giustificativi, con particolare riguardo a quello psicologico e alla condotta, durante e dopo la commissione del reato, la cui valutazione è essenziale per l'equa commisurazione della pena al caso concreto, in conformità all'art. 3 della Costituzione. (Fattispecie in tema di incauto acquisto: la Suprema Corte ha ritenuto viziata da illogicità e contraddittorietà la sentenza con la quale il pretore, pur avendo riconosciuto la gravità del fatto e la pericolosità dell'imputato, e malgrado la richiesta del pubblico ministero di infliggere la sanzione detentiva, aveva applicato la pena pecuniaria, senza motivare adeguatamente il trattamento sanzionatorio particolarmente lieve).

(massima n. 2)

Il termine di venti giorni, posto dall'art. 27 c.p.p., costituisce il limite temporale dell'efficacia della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, ma il suo decorso non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere-dovere del giudice competente ad emettere successivamente il provvedimento applicativo di detta misura, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti. (La Cassazione ha evidenziato che il provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa «autonomia» rispetto al precedente ad effetti interinali e, quindi, non può essere definito di «conferma» o di «reiterazione» di quello precedente, in quanto appunto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti).

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