Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41333 del 30 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il difensore d'ufficio del latitante, rappresentando quest'ultimo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 165, comma terzo, c.p.p., ed essendo abilitato, in base al disposto di cui all'art. 99, comma 1, stesso codice, ad esercitare in sua vece tutti i diritti e le facoltà che non siano personalmente riservati all'imputato, può validamente proporre ricorso per cassazione avverso decisioni del tribunale del riesame anche senza essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p. (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

Nel caso di delitti commessi all'estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti nel territorio nazionale, cui si addebitava l'omicidio, commesso in Afghanistan, di una giornalista italiana).

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