Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5206 del 28 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Attesa la peculiaritą della recidiva in contrabbando prevista dall'art. 296, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (in base al quale essa č operante obbligatoriamente e comporta l'applicazione di una pena di specie diversa — reclusione — rispetto a quella prevista per il reato base), ed avuto riguardo al disposto di cui all'art. 210, D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271 (att., coord. e trans. c.p.p.), secondo cui «continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice», deve ritenersi che, in base all'art. 21, primo comma, n. 2, L. 7 gennaio 1929, n. 4, quale sostituito dall'art. 10, L. 31 luglio 1984, n. 400, la competenza a conoscere del reato di contrabbando aggravato ai sensi del citato art. 296, D.P.R. n. 43/1973 appartenga al tribunale e non al pretore, nulla rilevando in contrario il fatto che l'art. 4 c.p.p. escluda, di regola, la rilevanza della recidiva ai fini della determinazione della competenza.

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