Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 850 del 26 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto al sostentamento non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilitą d'ufficio del reato. La controversia sulla validitą del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale in quanto gli effetti del vincolo stesso permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato.

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