Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8060 del 19 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché possa disporsi la sospensione del procedimento penale in relazione a controversia civile sulla questione di stato, è necessario che l'illiceità penale dell'azione od omissione contestata all'imputato dipenda dal precedente stato di una persona e che, essendo tale stato controverso, la decisione della questione relativa sia destinata a costituire l'antecedente logico-giuridico della pronuncia sull'esistenza del reato. Non può disporsi la sospensione quando il fatto ascritto all'imputato coincida e si identifichi con quello da cui ha tratto origine lo stato che si assume falsamente attribuito a una persona. Ne consegue che, di fronte alla contestazione del delitto di cui all'art. 567 c.p., controvertendosi sullo stato che secondo l'accusa ha tratto origine proprio dalla falsità ascritta al prevenuto, non ricorrono i presupposti per l'operatività della sospensione del procedimento penale.

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