Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15149 del 23 novembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Nei rapporti tra assicuratore della responsabilitā civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell'assicurato iniziati per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma č invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.

(massima n. 2)

Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 n. 4 c.c., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non č necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.