Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4350 del 26 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora in un contratto di assicurazione le parti abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l'uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci, e, quindi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, le comunicazioni inviate da quest'ultimo all'assicuratore in forma diversa.

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