Cassazione civile Sez. III sentenza n. 754 del 24 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennitą assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennitą a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennitą. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennitą soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.