(massima n. 1)
In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennitā assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennitā a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennitā. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennitā soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.