Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4740 del 22 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal reato il principio per cui si deve avere riguardo alla pena edittale prevista per il reato contestato senza tener conto della diminuzione di pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche, non trova deroga in relazione al fatto che il danneggiato abbia conoscenza dell'applicazione delle suddette attenuanti, venendo meno in caso contrario la stessa ratio della parificazione dei termini di prescrizione del reato e del diritto al risarcimento, che risponde ad un'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione di tale diritto perla prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato, secondo una valutazione preventiva svincolata dalle attenuanti generiche, la cui concessione, affidata al potere discrezionale e legata a parametri legislativamente indeterminati non può essere preventivamente prevista dal danneggiato.

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