Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25126 del 13 dicembre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione č biennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e decorre dalla data in cui il reato si č estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non giā da quella in cui l'estinzione č stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione.

(massima n. 2)

L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, perō, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non giā al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza č circoscritto all'esplicazione delle attivitā rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso.

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