Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 27183 del 28 dicembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti del risarcimento del danno da illecito permanente (quale deve ritenersi l'abusiva captazione di acque pubbliche). la permanenza va accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento contra ius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa, e il danno. Pertanto, la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l'inizio di un'altra, determina la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei suoi confronti, in quanto ha fine la condotta volontaria del soggetto che sia in grado di far cessare lo stato continuativo dannoso da lui posto in essere. Ne deriva che la responsabilità della cassa per il mezzogiorno, ente finanziatore e costruttore di impianto di acquedotto che capta acque pubbliche in assenza di concessione di derivazione, nonché iniziale fruitore della derivazione, cessa al momento del trasferimento operato per legge a favore della Regione dall'art. 148 D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno), per cui è da tale momento che decorre la prescrizione del diritto risarcitorio.

(massima n. 2)

In tema di interruzione del processo, qualora la riassunzione sia effettuata, secondo il combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito entro il termine prescritto, tale tempestivo deposito è sufficiente per impedire l'estinzione del processo. Tuttavia la parte può provvedere alla riassunzione, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall'art. 125 att. c.p.c. indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 c.p.c. — consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio — ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l'estinzione del processo, restando al di fuori l'obbligo di deposito dell'atto, che può avvenire solo dopo il compimento effettivo della notificazione, a cura dell'ufficiale giudiziario, e che non ha alcuna funzione definitoria circa la posizione processuale della parte o la sua attività difensiva, essendo previsto dall'art. 303, secondo comma, c.p.c., che il riassumente indichi (nell'atto di riassunzione) gli estremi della domanda.

(massima n. 3)

La fusione di società mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al D.L.vo n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis c.c., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, per cui quest'ultima, al pari di qualsiasi successore universale, assume la stessa posizione processuale dell'attore, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti. Ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, mentre le si debbono riconoscere i diritti fatti valere dal dante causa, anche quelli azionati prima della successione, ma acquisibili solo nel corso del tempo. Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (nella specie illecita captazione di acque pubbliche), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente.

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