Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 108 del 8 gennaio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2947 c.c., assoggettando alla prescrizione di cinque anni il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito, riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 e seguenti c.c., che č fonte di responsabilitā extracontrattuale, e non l'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto (nella specie, relative al pagamento delle provvigioni dovute all'agente e all'iscrizione del medesimo presso gli istituti previdenziali ed assicurativi) che č soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

(massima n. 2)

In tema di rapporto di agenzia, il risarcimento del danno derivante dalla responsabilitā contrattuale del preponente e commisurato al mancato guadagno dell'agente per le provvigioni non percepite a causa dell'inadempimento deve essere determinato con riferimento all'utile netto, tenendo conto degli oneri che l'agente avrebbe dovuto sopportare per conseguire dette provvigioni.

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