Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3350 del 9 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento col quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto avverso decisione del Tribunale per i minorenni, di costituzione, ai sensi dell'art. 194, secondo comma c.c., a favore di uno dei coniugi e in relazione alle necessità della prole ed all'affidamento di essa, dell'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge, avendo carattere definitivo e natura sostanziale di sentenza — in quanto diretto ad incidere sui diritti soggettivi, a seguito di un procedimento che, sebbene soggetto al rito camerale, ha struttura sostanzialmente contenziosa — è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

(massima n. 2)

La disposizione dell'art. 194, secondo comma c.c. — che attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di costituire a favore di uno dei coniugi, in relazione alle necessità della prole ed all'affidamento di essa, l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge —, pur nella genericità dell'indicazione dell'oggetto di siffatto vincolo, che può, quindi, legittimamente imporsi anche sulla quota di comproprietà della casa familiare, ha carattere eccezionale (con conseguente inapplicabilità fuori del caso espressamente considerato), in quanto si aggiunge ad un compiuto sistema di tutela approntato per i figli in presenza di crisi del vincolo matrimoniale fra i genitori, ed è destinata ad assicurare protezione esclusivamente alla prole minore, non nel contesto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, ma per soddisfazione di esigenze, anche soltanto morali, che caratterizzano la posizione del soggetto protetto rispetto al bene considerato e che sarebbero compromesse dalla divisione dei beni della comunione legale. Il detto provvedimento giudiziale costitutivo dell'usufrutto ha, pertanto, efficacia limitata nel tempo, non potendo essa eccedere la data di compimento della maggiore età dei figli per la cui tutela siffatto vincolo reale è stato costituito.

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