Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15766 del 12 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneitą degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere «in una richiesta o intimazione» (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma puņ anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la pił generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, in quanto essa contenuta solo «una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimenti»).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.