Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5084 del 28 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione di un atto introduttivo di giudizio promosso nei confronti di una societā di capitali, ove il giudice abbia dovuto disporne la rinnovazione per mancata costituzione della convenuta, non č idonea a produrre — anteriormente a tale rinnovazione — almeno l'effetto interruttivo della prescrizione del credito vantato in giudizio, quando la sua originaria esecuzione sia avvenuta presso la privata dimora del legale rappresentante della convenuta societā, non coincidente con la sede di questa.

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