Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2844 del 27 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre in caso di separazione personale dei coniugi lo scioglimento della comunione legale di beni si verifica con effetto ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale — non spiegando alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. — in caso di separazione giudiziale dei beni gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscono invece al giorno in cui è stata proposta la domanda, secondo quanto espressamente prevede il comma quarto dell'art. 193 c.c., il quale, così disponendo, deroga al principio in forza del quale, allorché la pronuncia del giudice ha, come nella specie, valenza costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal passaggio in giudicato.

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