(massima n. 1)
La rinuncia del chiamato all'ereditą alle disposizioni testamentarie non gli impedisce di chiedere l'esecuzione della successione legittima, che venuta meno per qualsiasi ragione la successione testamentaria diviene operante. Nella specie, convenuta la divisione dei beni devoluti per successione legittima dai chiamati all'ereditą, che contestualmente dichiaravano di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di appello che dichiaravano aperta la successione legittima, avendo ritenuto valida la rinuncia compiuta, nonostante la successiva scoperta del testamento.