Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3672 del 28 maggio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire se un determinato comportamento del debitore integri rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937 c.c., per incompatibilitā con la volontā di avvalersi della relativa eccezione (nella specie, in tema di indennizzo assicurativo per infortunio, convocazione dell'assicurato da parte dell'assicuratore per sottoporlo a visita medica), occorre fare riferimento all'obiettiva consistenza di detto comportamento ed alle circostanze nelle quali č stato posto in essere, mentre resta irrilevante l'eventuale ignoranza del debitore medesimo in ordine alla maturazione del termine prescrizionale (cosė come non influisce tale ignoranza sul principio dell'irreperibilitā di quanto pagato in adempimento di un debito prescritto, ai sensi dell'art. 2940 c.c.).

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