Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11031 del 8 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una domanda di scioglimento di una comunione coniugale (e di conseguente divisione), ne sancisca l'inammissibilitą per mancato passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale e, nel contempo, la rigetti nel merito, consta, in realtą, del tutto legittimamente, di due distinte pronunce, poste, tra loro, in rapporto di alternativitą condizionata, poiché la prima contiene una statuizione pregiudiziale di inammissibilitą, mentre la seconda si fonda sulla (implicita) condizione negativa della ipotetica non correttezza giuridica della precedente pronuncia pregiudiziale.

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