Cassazione civile Sez. I sentenza n. 266 del 12 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perché incompatibile col rito camerale).

(massima n. 2)

In materia di divorzio, il giudice non può, in assenza di figli conviventi, procedere all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi, salvo che ricorra un accordo (anche tacito) tra le parti affinché la casa sia assegnata al coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento quale componente di questo (nella specie la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva desunto la sussistenza di un accordo tacito dalla mancata richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali che avevano disposto l'assegnazione nel giudizio di separazione e dalla mancata impugnazione della sentenza di separazione sul punto).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.