(massima n. 1)
La fideiussione, prestata da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, è valida ed efficace, indipendentemente dall'inerenza del rapporto ai beni comuni, ed altresì a prescindere dalla sua qualificabilità come atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ferma restando, in entrambi i casi, l'assoggettamento dei beni della comunione alle ragioni del creditore nei limiti della quota di detto coniuge.