Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4612 del 4 settembre 1985

(4 massime)

(massima n. 1)

Alle udienze fissate per la vendita del bene pignorato è indispensabile la presenza di un soggetto legittimato a promuovere gli atti del processo esecutivo, e, quindi, del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, trovando applicazione, in caso contrario, le disposizioni dell'art. 631 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti.

(massima n. 2)

Il proprietario di un appartamento, ancorché ubicato in edificio condominiale, non può essere assoggettato ad esecuzione per espropriazione forzata limitatamente ad alcuni vani o porzioni dell'appartamento medesimo, dato che questo costituisce, funzionalmente e giuridicamente, un'unità indivisibile, suscettibile di frazionamento in più beni distinti solo con modifiche strutturali affidate all'iniziativa del proprietario stesso. L'incompletezza, nell'atto di pignoramento immobiliare, degli estremi richiesti dal primo comma dell'art. 555 c.p.c., che non si traduca nell'assoluta incertezza nell'individuazione del bene, determina una nullità non assoluta, ma sanabile, ove non dedotta con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di effettuazione del pignoramento medesimo.

(massima n. 3)

L'esecuzione per espropriazione di un appartamento di proprietà esclusiva in edificio condominiale, ancorché ad esso accedano le quote sulle parti comuni dell'edificio, esula dalla disciplina degli artt. 599-601 c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi del pignoramento di un bene in comproprietà, nei limiti della quota di uno o di alcuni soltanto dei comproprietari.

(massima n. 4)

Qualora l'immobile pignorato venga trasferito con atto di vendita trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, l'inefficacia relativa di tale atto, cioè la sua inopponibilità nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (artt. 2644 e 2913 c.c.), non esclude che il terzo acquirente assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sul bene staggito, e quindi di soggetto in cui pregiudizio si svolge il processo espropriativo. In tale situazione, pur non potendo trovare applicazione diretta l'art. 111 c.p.c., dettato per il processo di cognizione, devono ritenersi operanti i principi evincibili dalla norma medesima, previo adattamento con le caratteristiche del processo esecutivo, e deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso fra le parti originarie, la possibilità di detto terzo acquirente di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e, quindi, la facoltà di interloquire in ordine alle modalità dell'esecuzione, di proporre opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., di proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., per impignorabilità del bene, nonché di proporre, in via di surrogazione al debitore esecutato, opposizione all'esecuzione per inesistenza o sopravvenuta cessazione del diritto di procedere all'esecuzione medesima, ai sensi del primo comma dell'art. 615 citato.

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